[1]Articolo X

[2]Il presente Accordo sara' ratificato dalle Parti Contraenti in conformita' alle rispettive norme costituzionali ed entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sara' effettuato a Roma il piu' presto possibile. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra la sua decisione di denunciarlo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli. Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]GIUSEPPE MEDICI FRANCISCO NEGRAO DE LIMA

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 3 settembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;924~artx · fonte del testo