[1]Articolo IX

[2]Le imbarcazioni italiane summenzionate non devono detenere strumenti o arnesi diversi da quelli utilizzati nel tipo di pesca specificato sulla loro autorizzazione di pesca. La rete da strascico non deve avere maglie di dimensione inferiore a 2 cm di lato misurate da nodo a nodo, nella sua parte piu' stretta, a rete immersa. Durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, la detenzione a bordo di reti da strascico con dimensioni minime delle maglie non corrispondenti a quelle sopra specificate puo' essere tollerata a condizione che sia giustificata e che tali arnesi siano tenuti riposti nei magazzini di bordo.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artix · fonte del testo