[1]Articolo X

[2]Le imbarcazioni da pesca italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo sono tenute a conformarsi alla regolamentazione tunisina in vigore in materia di pesca e di navigazione come anche alle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artx · fonte del testo