[1]Articolo XII

[2]Nella parte del mare limitata da una linea che, partendo dal punto terminante dalla linea delle dodici miglia dalle acque territoriali tunisine, raggiunge, sul parallelo di Ras Kapoudia, l'isobata di cinquanta metri e segue quest'isobata fino al suo punto d'incontro con la linea che parte da Ras Aghdir in direzione Nord-Est - ZV = 45°, che il Governo italiano riconosce come zona di pesca riservata alle sole navi tunisine, viene autorizzato il passaggio inoffensivo, cioe' senza pesca, delle imbarcazioni da pesca italiane. Tuttavia, durante tale passaggio, le imbarcazioni italiane devono avere le loro reti ritirate e i loro divergenti a bordo.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artxii · fonte del testo