[1]Articolo VI

[2]Le autorizzazioni summenzionate per la pesca a strascico e per la pesca con palangresi potranno riferirsi a periodi di almeno quattro mesi; tali autorizzazioni verranno richieste, concesse o rinnovate alle stesse condizioni previste negli Articoli IV e V.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artvi · fonte del testo