[1]- Patrimonio culturale e societa' dell'informazione

[2]Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso: a. potenziando le iniziative che promuovano la qualita' dei contenuti e si sforzino di garantire la diversita' delle lingue e delle culture nella societa' dell'informazione; b. favorendo standard di compatibilita' internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito di beni culturali; c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprieta' intellettuale; d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio esistente.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art14 · fonte del testo