1. Tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione, quando l'inquinamento d'origine terrestre proveniente dal territorio di una delle Parti e' suscettibile di mettere in causa direttamente gli interessi di una o piu' Parti, le Parti in causa, a domanda di una o piu' di esse, si impegnano ad intraprendere consultazioni allo scopo di ricercare una soluzione soddisfacente. 2. Su richiesta di qualsiasi Parte interessata la questione e' messa all'ordine del giorno della riunione successiva delle Parti, tenuta in conformita' al disposto dell'articolo 14 del presente Protocollo; questa riunione puo' formulare delle raccomandazioni allo scopo di pervenire ad una soluzione soddisfacente.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art12 · fonte del testo