1. Le Parti si informano scambievolmente, per mezzo dell'organizzazione, delle misure prese, dei risultati ottenuti e, se del caso, delle difficolta' incontrate nell'applicazione del presente Protocollo. Le modalita' per la raccolta e la presentazione delle informazioni sono stabilite nelle riunioni delle Parti. 2. Tali informazioni dovranno comprendere, tra l'altro:

  • a)i dati statistici riguardanti le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 6 del presente Protocollo;
  • b)i dati risultanti dalla sorveglianza continua prevista dall'articolo 8 del presente Protocollo;
  • c)le quantita' degli inquinanti provenienti dai rispettivi territori;
  • d)le misure prese ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art13 · fonte del testo