1. Le Parti si impegnano ad eliminare l'inquinamento di origine terrestre della zona del Protocollo causato dalle sostanze elencate nell'allegato I al presente Protocollo. 2. A tal fine elaborano e applicano, congiuntamente o individualmente a seconda dei casi, i programmi e le misure necessarie. 3. Questi programmi e misure comprendono particolarmente norme comuni di emissione e norme d'impiego. 4. Le norme ed i calendari di applicazione per la messa in opera dei programmi e delle misure volte ad eliminare l'inquinamento di origine terrestre sono fissate dalle Parti e riesaminate periodicamente, se necessario ogni due anni, per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato I, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art5 · fonte del testo