In conformita' all'articolo 11 della Convenzione, le Parti cooperano nella misura del possibile nei campi della scienza e della tecnologia legati all'inquinamento d'origine terrestre in particolare per quel che riguarda la ricerca sugli apporti, i percorsi di trasferimento e gli effetti delle diverse sostanze inquinanti, come pure sull'elaborazione di nuovi metodi per il trattamento, la riduzione o l'eliminazione di queste sostanze inquinanti. A questo scopo le Parti si sforzano in particolare a:

  • a)scambiarsi informazioni di ordine scientifico e tecnico:
  • b)coordinare i propri programmi di ricerca.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art9 · fonte del testo