DI PERSONE NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Lo Stato richiesto esegue le domande intese ad ottenere la comparizione di persone, per mezzo di citazioni o altro, nello Stato richiedente. La persona che non compare non puo' essere sottoposta ad alcuna sanzione o misura obbligatoria da parte dello Stato richiesto. 2. Lo Stato richiedente rimborsa tutte le spese e paga tutte le indennita' previste dalla sua legge ai testimoni e periti che hanno ottemperato alla richiesta. Lo Stato richiesto puo', su richiesta dell'altro Stato, concedere degli anticipi.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art10 · fonte del testo