[1]ARTICOLO XI

[2]COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

[3]1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indagato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

[4]2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennita' previste dalla legge della Parte richiedente. Tale diritto sara' indicato nella citazione a comparire.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxi · fonte del testo