DI PERSONE NELLO STATO RICHIESTO 1. Se l'assistenza richiesta implica la comparizione di una persona nello Stato richiesto al fine di eseguire la domanda, lo Stato richiesto puo' imporre e applicare le misure obbligatorie o le sanzioni previste dalla propria legge. Tuttavia, quando viene richiesta la comparizione di una persona indiziata o imputata nessuna misura obbligatoria o sanzione puo' essere applicata. 2. Nel caso di un esame di persone, su richiesta, va redatto un verbale integrale. Per redigere un tale verbale ci si potra' avvalere di mezzi tecnici.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art9 · fonte del testo