di persone nella parte richiedente 1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni. 2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo quanto previsto dalla propria legge.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art10 · fonte del testo