Portata Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna parte Contraente:

  • a)nel caso di componenti della diversita' biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte; (b) nel caso di procedimenti ed attivita' realizzate sotto la sua giuridizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attivita' e procedimenti si manifestano.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art4 · fonte del testo