Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi 1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:

  • a)adottera' procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversita' biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentira' una partecipazione pubblica a queste pro- cedure;
  • b)adottera' le necessarie misure affinche' si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversita' biologica;
  • c)incoraggia, su base di reciprocita', la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attivita' sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversita' biologica di altri Stati o di zone situatue fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;
  • d)In caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversita' biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adottera' le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;
  • e)agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attivita' o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversita' biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se cosi' convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti. 2. La Conferenza delle Parti esaminera', sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilita' e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversita' biologica, salvo se tale responsabilita' sia di natura strettamente nazionale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art14 · fonte del testo