Principio In conformita' con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformita' con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attivita' esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giuridizione nazionale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art3 · fonte del testo