Soluzione delle controversie 1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione. 2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffizi, o la mediazione di una terza parte. 3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformita' con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambe i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio: (a) arbitrato in conformita' con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II; (b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia. 4. Se le Parti alla controversia non hanno, in ocnformita' con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sara' sottoposta a conciliazione in ocnformita' con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente. 5. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art27 · fonte del testo