Articoli 26. Rapporti Ciascuna parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presentera' alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art26 · fonte del testo