Qualora si verifichi una controversia fra due o piu' Parti contraenti alla presente Convenzione in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti stesse.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art13 · fonte del testo