E VISTI 1. Fatta salva la possibilita' che l'Autorita' rilasci i propri documenti di viaggio, gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono ed accettano i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari dell'Autorita'. 2. Quando occorrono dei visti, le relative domande sottoposte dai funzionari dell'Autorita' sono trattate al piu' presto; le domande depositate da funzionari dell'Autorita' titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite devono essere accompagnate da un certificato attestante che questi ultimi viaggiano ufficialmente al servizio dell'Autorita'.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123~protocollo-art11 · fonte del testo