Gli Stati Parte riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare o i titoli di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell'Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria come titoli di viaggio validi.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art29 · fonte del testo