ARTICOLO X LASCIAPASSARE 1. Il Governo riconoscera' ed accettera' il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari dello Staff College come documento di viaggio valido equivalente al passaporto. 2. In conformita' con le disposizioni della Sezione 26 della Convenzione, il Governo riconoscera' ed accettera' i certificati delle Nazioni Unite rilasciati agli esperti in missione. 3. Qualora necessario, i visti saranno rilasciati dal Governo a titolo gratuito e nel minor tempo possibile.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artx · fonte del testo