DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', tutte le persone di cui agli articoli 7, 8 e 9 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti del membro dell'Autorita' sul cui territorio si trovano, o sul cui territorio esse transitano al servizio dell'Autorita'. Esse hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto membro.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123~protocollo-art10 · fonte del testo