Ciascuna delle due Parti puo' respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta presentata dall'altra Parte, qualora creda che la richiesta sia in conflitto con la sovranita', la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico dello Stato o se la richiesta contrasta con un ordine o una sentenza giudiziaria.

Testo vigente dal 16 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;12~memorandum-art5 · fonte del testo