[1]Sostituzione degli arbitri

[2]Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non e' in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o piu' dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, e' prorogato di 20 giorni.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art317 · fonte del testo