[1]Allegato 11

[2]CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL TRIBUNALE, I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI

[3]ARTICOLO 1 Definizioni

[4]Ai fini del presente codice di condotta si intende per:

  • a)"membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma della sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
  • b)"mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'articolo 3.31 (Mediazione) e all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti);
  • c)"candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro del tribunale o del tribunale d'appello;
  • d)"assistente", una persona che, su mandato di un membro, assiste il membro nelle sue ricerche o lo sostiene nelle sue funzioni;
  • e)"personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-11-art1 · fonte del testo