[1]e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

[2]1. Salvo diversa decisione delle parti e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione. 2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo. 3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non e' necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo. 4. Le parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:

  • a)le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;
  • b)la volonta' manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
  • c)le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 5. Un mediatore non puo' esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art7 · fonte del testo