Le Parti contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo e affinche' siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo. Nessuna delle Parti trasferira' o riferira' tali informazioni ad una parte terza senza l'approvazione scritta della Parte che ha fornito le informazioni.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art6 · fonte del testo