[1]Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione

[2]Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non puo', in base all'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo e' senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art8 · fonte del testo