[1]Pieni poteri

[2]1. Un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato:

  • a)quando presenti i pieni poteri del caso;
  • b)quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere percio' la presentazione dei pieni poteri. 2. Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtu' delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri:
  • a)i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
  • b)i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;
  • c)i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art7 · fonte del testo