conferma di un atto compiu'to senza autorizzazione. Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiu'to da una persona che non puo', in virtu' dell'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato o una organizzazione internazionale a tal fine, e' senza effetti giuridici, a meno che non venga ulteriormente confermato da detto Stato o da detta organizzazione.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art8 · fonte del testo