[1]Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle disposizioni del trattato stesso o con il consenso delle parti

[2]L'estinzione di un trattato o ii ritiro di una parte possono avere luogo:

  • a)in base alle disposizioni del trattato; o,
  • b)in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art54 · fonte del testo