[1]Validita' e mantenimento in vigore dei trattati

[2]1. La validita' di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non puo' essere contestata che in applicazione della presente convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art42 · fonte del testo