[1]Conseguenze dell'estinzione di un trattato

[2]1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione:

  • a)libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
  • b)non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo ne' alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione. 2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si ritira da esso, il paragrafo 1 viene applicato nei rapporti fra Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui detta denuncia o ritiro entrano in vigore.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art70 · fonte del testo