' e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validita' di un trattato o del consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da detto trattato non puo' essere contestata che in applicazione della presente Convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro diurna parte possono avvenire solo in applicazione delle disposizioni del Trattato o della presente Convenzione. La medesima norma e' valida per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art42 · fonte del testo