[1]- Cooperazione fra autorita' nazionali

[2]Ciascuna Parte prende le misure appropriate che si rivelano necessarie per accertarsi che le autorita' pubbliche, come pure ogni agente pubblico, cooperino in conformita' con il diritto nazionale, con le autorita' incaricate di investigare e di svolgere azioni giudiziarie per i reati: a informando di propria iniziativa tali autorita', qualora vi siano motivi ragionevoli di ritenere che e' stato commesso uno dei reati stabiliti in forza degli articoli 2 a 14; oppure b fornendo, a richiesta, alle autorita' in oggetto, tutte le informazioni necessarie.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art21 · fonte del testo