Nel caso in cui una nave di ciascuna delle Parti Contraenti venga affondata, si trovi ad essere incagliata, danneggiata o trovi rifugio entro le acque territoriali dell'altra Parte Contraente, quest'ultima fornira' alla nave l'assistenza e la protezione che fornirebbe alle navi battenti la propria bandiera. Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che abbia fatto naufragio o che abbia subito degli incidenti, non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto o tassa doganale ad eccezione delle spese di magazzinaggio, sorveglianza, trasporto e spese relative. Cio' si applica solo nel caso in cui le summenzionate merci siano ancora ritenute merci estere e non siano destinate all'uso o al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art12 · fonte del testo