Le autorita' giudiziarie di una Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art14 · fonte del testo