[1]Operazioni commerciali con non membri.

[2]1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a membri importatori, date le pratiche commerciali normali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che essi sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle pratiche commerciali normali. 3. Il Consiglio sottopone a revisione periodica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai paesi membri di comunicare informazioni adatte in conformita' all'articolo 57. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 55, ogni membro il quale abbia ragione di ritenere che un altro membro ha mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 63.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art56 · fonte del testo