[1]Informazione.

[2]1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per quanto segue:

  • a)informazioni statistiche su produzione, vendite, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di cacao nel mondo;
  • b)qualora lo ritenga necessario, informazioni tecniche sulla coltura il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre ad informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio stesso puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora si dovesse rivelare necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio puo' attuare i provvedimenti che si impongono. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica valutazioni della produzione del cacao in grani e delle frumentazioni per l'anno contingentale in corso.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art57 · fonte del testo