[1]Studi.

[2]Se lo ritiene necessario il Consiglio puo' incoraggiare gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza dei provvedimenti attuati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo del cacao, la possibilita' di aumentare il consumo del cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' presentare ai membri raccomandazioni sui soggetti da studiare. Il Consiglio puo' decidere di incoraggiare anche la ricerca scientifica su taluni aspetti specifici della produzione, della fabbricazione e del consumo. Al fine di incoraggiare questi studi e queste ricerche, il Consiglio puo' cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerche nei paesi membri.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art58 · fonte del testo