1. L'Organizzazione funge da centro per un'efficace raccolta, cambio e divulgazione:

  • a)di informazioni statistiche sulla produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stock di cacao nel mondo
  • b)nella misura in cui lo ritiene appropriato, di informazioni tecniche sulla coltivazione, la trasformazione e l'utilizzazione del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti a comunicare in virtu' di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai Membri di fornirgli i dati che giudica necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, sui prezzi, sulle esportazioni e le importazioni, sugli stock e le misure fiscali. 3. Se il Membro non fornisce o ha difficolta' a fornire in tempi ragionevoli le informazioni statistiche o di altra natura di cui il Consiglio necessita per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' sollecitare il Membro in questione e spiegarne le ragioni. Se occorre un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio puo' adottare tutti i provedimenti del caso. 4. Il Consiglio pubblica a date appropriato, ma non meno di due volte in ogni anno del cacao, valutazioni preventive della produzione del cacao in fave e delle macinature per detto anno del cacao.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art38 · fonte del testo