[1]Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao.

[2]1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao. 2. Nell'esecuzione degli obblighi imposti dal presente Accordo, i membri conducono le loro attivita' in modo da rispettare i normali circuiti commerciali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao. 3. I membri noti intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione di procedure arbitrali. In siffatti casi, il fatto che i membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art27 · fonte del testo