[1]Funzionamento del presente Accordo.

[2]1. Ai fini del presente Accordo, i membri attuano provvedimenti per mantenere i prezzi del cacao in grani entro i limiti dei prezzi fissati di comune accordo. A questo scopo sotto il controllo del Consiglio viene stabilito un sistema di contingenti di esportazione, viene istituita una scorta stabilizzatrice e si prendono disposizioni per destinare ad usi non tradizionali, con modalita' rigorosamente disciplinate, le eccedenze di cacao rispetto ai contingenti e le eccedenze di cacao in grani rispetto alla scorta stabilizzatrice. 2. I membri conducono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art26 · fonte del testo