[1]Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao

[2]1. Il Consiglio incoraggia i membri a chiedere il parere di esperti delle questioni relative al cacao. 2. Nell'esecuzione degli obblighi che impone loro il presente Accordo, i membri svolgono le loro attivita' in modo da rispettare i circuiti commerciali usuali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao. 3. I membri non intervengono nell'arbitraggio di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao quando dai contratti non possono essere eseguiti a motivo di regolamenti fissati ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non pongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. Il fatto che i membri siano tenuti ad uniformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come difesa in tali casi.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art27 · fonte del testo