1. - La Grecia ha la facolta' di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti. o nulli, previo accordo del Consiglio di Associazione, al fine di facilitare l'importazione di taluni articoli in provenienza dai paesi con i quali la Grecia e' legata da accordi commerciali bilaterali, qualora l'esecuzione di detti accordi con tali paesi risenta in misura sensibile dell'applicazione dello disposizioni del presente Accordo. 2. - Il dazio di un contingente tariffario non puo' in nessun caso essere inferiore a quello effettivamente applicato dalla. Grecia alle importazioni in provenienza dalla Comunita'.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art21 · fonte del testo