Art. 21
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennita' agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'art. 26 della presente legge.
tolto: Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennita' agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare nella Cassa predetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art21 · fonte del testo
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