Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.
tolto: Egli deve pure, con le modalita', garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.
tolto: Le omissioni e le irregolarita' che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalita', garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art20 · fonte del testo
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