Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-05-02;103~art10 · fonte del testo